Dipartimento di Giurisprudenza

Estudio General y Universidad Primaria Turritana A.D. 1632
Università degli Studi di Sassari

Atto costitutivo del Dipartimento

REGOLAMENTO

 (ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge 240/2010 e dell’art. 36 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Sassari)

 

Preambolo

 

Il Dipartimento di Giurisprudenza, continuatore della plurisecolare Facoltà di Giurisprudenza di Sassari, si pone l’obiettivo di produrre, sui piani della formazione didattica e della ricerca scientifica, uno studio del diritto che integri i temi privatistici e forensi con quelli delle organizzazioni private e pubbliche.

La scienza attuale è segnata dal riconoscimento della necessità e importanza del Diritto per la definizione di contenuti e forme, fondamenti e fini delle istituzioni. In questo orientamento, si collocano le rinnovate tensioni e attese verso riforme giuridiche (trattati sovranazionali, costituzioni statali, statuti autonomistici) quali mezzi-prìncipe per conseguire una maggiore equità sociale ed economica. Tutto ciò postula un nuovo ruolo della scienza giuridica al cui sviluppo il Dipartimento intende contribuire.

Il Dipartimento si propone di sviluppare lo studio del Diritto, in una prospettiva di dinamismo temporale, spaziale e culturale, valendosi della conoscenza storica, della visione economica, della prospettiva socio-politica, nonché della comparazione con contesti culturali differenti. I risultati della ricerca interagiscono con gli obiettivi formativi, nell’ottica della massima fruibilità.

 

Sez. I

Principi

 

Art. 1

Libertà della ricerca e dell’insegnamento

 

 Il Dipartimento promuove la libera ricerca scientifica e il libero insegnamento nel campo delle scienze giuridiche in un contesto di dialogo con le altre scienze sociali. È aperto ai contributi delle altre scienze.

 

Art. 2

Autonomia

 

Il Dipartimento si propone di tutelare, salvaguardare e rafforzare l’autonomia universitaria, anche al fine di garantire collettivamente diritti e doveri di tutte le proprie componenti (studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo) e di renderne l’azione coerente con la sua funzione istituzionale.

 

Art. 3

Programmazione

 

Tutta l’attività del Dipartimento aderisce al principio della programmazione. Le scelte relative alla distribuzione delle risorse e al reclutamento sono determinate da una programmazione triennale, deliberata dal Consiglio del Dipartimento entro sei mesi dalla sua costituzione.  La dotazione ordinaria è finalizzata a consentire ai docenti di svolgere nelle migliori condizioni la propria attività didattica e di ricerca, salvaguardando la loro libertà di insegnamento. Le risorse per il reclutamento sono destinate a garantire l’equilibrio nelle assunzioni e nella progressione delle carriere nei diversi settori scientifico-disciplinari, alimentando il pluralismo culturale negli insegnamenti.

 

Art. 4

Valutazione

 

Nell’attività di ricerca il Dipartimento si dota di strumenti di valutazione dell’attività scientifica, deliberati dal Consiglio di Dipartimento e ispirati alle consuete prassi nazionale e internazionale, coerenti con gli orientamenti nazionali dell’ANVUR. La base per la ripartizione sistematica delle risorse per la ricerca è fondata sul merito scientifico.

è oggetto di valutazione anche l’attività didattica, alla luce degli obiettivi formativi e dei criteri indicati dal Consiglio.

 

Art. 5

Trasparenza

 

Il Dipartimento fa proprio il principio della trasparenza. Tutti i processi decisionali sono ispirati a tale principio.

 

 

Sez. II

Funzioni

 

Art. 6

Ricerca scientifica e attività didattiche e formative

 

Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie; a tal fine determina anche le politiche di reclutamento del personale docente.

 

Art. 7

Organizzazione, esercizio e promozione delle funzioni

 

Il Dipartimento esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

In particolare, nel rispetto dell’autonomia e della libertà del singolo docente, organizza, gestisce e promuove:

a) le attività di ricerca scientifica, favorendo la collaborazione fra le diverse aree del sapere e l’interdisciplinarità;

b) le attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale, delle scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca, dei master universitari;

c) le attività di consulenza scientifica e tecnologica, svolte sulla base di contratti e convenzioni;

d) l’integrazione fra scienza e tecnologia, anche attraverso la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca;

e) i corsi di perfezionamento e le altre attività di formazione.

 

 

 

Sez. III

Caratteri e organizzazione

 

 

Art. 8

Autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale

 

Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale, nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e dal regolamento generale di Ateneo, e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo secondo quanto previsto dalla legge.

 

Art. 9

Regolamento

 

Il regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento è adottato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio e approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

L'iniziativa per la modifica del Regolamento compete a ciascun componente del Consiglio del Dipartimento.

 

Art. 10

Organi del Dipartimento

 

Sono organi del Dipartimento il Consiglio del Dipartimento, il Direttore e la Giunta.

Per specifiche ragioni di carattere scientifico, il Dipartimento può essere articolato in sezioni, senza autonomia e personale proprio.

Nell’ambito del Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti.

Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo, che svolge le funzioni indicate dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Le cariche di Direttore, componente della Giunta, Direttore della Scuola dottorale, Direttore della Scuola di specializzazione, Presidente di Consiglio di corso di laurea sono tra loro incompatibili.

 

Art. 11

Afferenza dei docenti

 

Al Dipartimento afferiscono i docenti che, avendone fatta apposita richiesta, sono ammessi a farne parte con delibera favorevole del Consiglio del Dipartimento. Il Dipartimento si scioglie quando il numero dei docenti afferenti scenda al di sotto dei trentacinque e non sia ricostituito entro un anno.

 

Art. 12

Consiglio del Dipartimento

 

Il Consiglio del Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento.

 

In particolare, il Consiglio del Dipartimento:

a) delibera sull’impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature assegnate al Dipartimento;

b) approva, su proposta del Direttore, i documenti di programmazione e di rendicontazione;

c) adotta i regolamenti del Dipartimento, delle eventuali strutture di raccordo, della Scuola di Dottorato di ricerca e delle Scuole di specializzazione;

d) adotta il piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica;

e) richiede l’attivazione delle procedure per il reclutamento dei docenti e ne propone la chiamata;

f) approva il piano dell’offerta formativa e la richiesta di istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio;

g) attribuisce le responsabilità didattiche ai docenti e delibera sulla copertura degli insegnamenti attivati;

h) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività di ricerca e di didattica;

i) approva le relazioni triennali dei docenti sull’attività scientifica e didattica;

l) esprime parere sulle richieste di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica presentate dai docenti afferenti;

m) promuove l’internazionalizzazione della ricerca scientifica e dell’offerta formativa;

n) approva i programmi di ricerca interdipartimentali, sulla base di accordi tra i Dipartimenti interessati;

o) trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull’attività svolta;

p) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

 

Fanno parte del Consiglio del Dipartimento:

a) il Direttore del Dipartimento;

b) i docenti afferenti al Dipartimento;

c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento, in proporzione di uno ogni venti docenti;

d) un rappresentante dei docenti a contratto, che resta in carica per un anno accademico, eletto dalla rispettiva componente;

e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca, che resta in carica per un anno, eletto dalla rispettiva componente;

f) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca, in misura pari al 15 per cento dei suoi componenti, i quali restano in carica per due anni;

g) il Responsabile amministrativo del Dipartimento, con voto consultivo.

 

Il Consiglio del Dipartimento è convocato per iniziativa del Direttore o di un terzo dei suoi componenti. La convocazione e l'ordine del giorno dell'adunanza sono comunicati di norma almeno sette giorni prima della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio del Dipartimento sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto, senza calcolare gli assenti giustificati, e se sono approvate dalla maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi per i quali è prevista una maggioranza speciali.

 

 

Art. 13

Direttore del Dipartimento

 

II Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende all’esecuzione delle delibere e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio del Dipartimento, secondo lo Statuto e i regolamenti di Ateneo.

 Il Direttore è eletto dal Consiglio del Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento, è nominato con decreto del Rettore, resta in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta; nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l’elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno; l’elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno, in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.

Il Direttore designa tra i docenti di ruolo a tempo pieno del Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore.

 

 

Art. 14

Giunta del Dipartimento

 

La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore ed il Consiglio del Dipartimento nell’espletamento delle rispettive funzioni e svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento generale di Ateneo e gli altri che il Consiglio stesso ritenga di doverle delegare.

 

 

Art. 15

Commissione paritetica docenti-studenti

 

Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti, alla quale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, compiendo valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche;

b) individuare criteri per la valutazione dei risultati dell’attività didattica e di servizio agli studenti, monitorare l’attività didattica e proporre al Consiglio del Dipartimento iniziative atte a migliorare l’organizzazione della didattica;

c) formulare pareri al Consiglio del Dipartimento sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli corsi di studio, e sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

La Commissione paritetica è presieduta e convocata dal Direttore del Dipartimento almeno due volte l’anno; è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento e da un pari numero di docenti, nominati dal Consiglio stesso.

La Commissione paritetica resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta.

 

Art. 16

Comitati interni

 

Il Consiglio del Dipartimento può costituire al proprio interno un Comitato per la ricerca che svolge attività di coordinamento, di promozione e di reperimento di finanziamenti; che elabora il piano di sviluppo della ricerca, fissando gli obiettivi strategici e operativi; che opera il monitoraggio delle performance e presenta una relazione sulle attività svolte, da sottoporre al Consiglio del Dipartimento, esercitando le altre funzioni ad esso assegnate dal Consiglio del Dipartimento.

Il Consiglio del Dipartimento, inoltre, può costituire al proprio interno un Comitato per la didattica.

 

Art. 17

Consigli dei corsi di studio

 

Presso il Dipartimento sono istituiti i Consigli dei corsi di studio, dei quali fanno parte:

a) i docenti che afferiscono al corso, ivi compresi, con voto consultivo, i titolari di insegnamento per affidamento, supplenza e contratti sostitutivi;

b) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dalla rispettiva categoria;

c) una rappresentanza degli studenti, pari al 15 per cento dei membri del Consiglio, eletti tra gli studenti iscritti al corso di studio.

 Il Presidente del Consiglio del corso di studio, eletto fra i docenti di ruolo del corso, convoca e presiede il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni; sovrintende alle attività del corso di studio e può delegare l’esercizio di proprie funzioni a docenti del corso medesimo; è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile per una sola volta.

 

Art. 18

Scuole

 

Presso il Dipartimento è istituita, organizzata e gestita la Scuola dottorale in Diritto ed economia dei sistemi produttivi.

Presso il Dipartimento è istituita, organizzata e gestita la Scuola di specializzazione per le professioni legali.

 

Art. 19

Strutture di raccordo

 

 Per il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di istituzione, attivazione o soppressione di corsi di studio, e per la gestione dei servizi comuni che consentano di ottimizzare le risorse, il Dipartimento può promuovere la costituzione di strutture di raccordo, secondo le modalità indicate nello Statuto. Ai medesimi fini, il Dipartimento può altresì aderire a strutture di raccordo già costituite.